Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato, in conformità ai princìpi costituzionali e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, promuove l'istituzione e le attività delle università della terza età, comunque denominate, al fine di favorire:

          a) la più ampia diffusione della cultura, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini;

          b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono;

          c) l'accesso a opportunità educative e formative lungo l'intero arco della vita;

          d) lo sviluppo e la formazione dell'autonomia progettuale e intellettuale dei soggetti, con particolare riguardo ai lavoratori e agli anziani, per accrescere la consapevolezza dell'esercizio dei loro diritti e delle loro responsabilità e favorire una politica di solidarietà.